Art. 30.
(Assistenza all'esterno dei figli minori).

      1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 29.
      2. Si applicano tutte le disposizioni della presente legge relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 29, in quanto compatibili.
      3. La misura dell'assistenza all'esterno di cui al comma 1 può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata.